Art. 504 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Liquidazione nel caso di più eredi

Articolo 504 - codice civile

Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario (510), ciascuno può promuovere la liquidazione (503); ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti (498, 510). I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Articolo 504 - Codice Civile

Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario (510), ciascuno può promuovere la liquidazione (503); ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti (498, 510). I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Massime

In tema di accettazione di eredità con beneficio d’inventario da parte di più coeredi, l’art. 504 c.c. prescrive l’unicità della liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l’iniziativa in relazione alla liquidazione stessa, gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e, in caso di reclamo ex art. 501 c.c. sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, i cui effetti, data la suddetta unicità, sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni. Cass. civ. sez. II, 28 marzo 2012, n. 4972

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