Art. 503 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Liquidazione promossa dall'erede

Articolo 503 - codice civile

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti (495, 504).
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura (498, 505).

Articolo 503 - Codice Civile

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti (495, 504).
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura (498, 505).

Massime

Ai sensi dell’art. 503 c.c. colui che abbia accettato l’eredità con il beneficio d’inventario, ha la facoltà di avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale dell’eredità, anche se non abbia ricevuto opposizione alla liquidazione individuale da creditori o legatari. Tuttavia, quando, su istanza di un creditore, sia iniziata l’azione esecutiva, l’erede non può avvalersi di detta facoltà, qualora, prima dell’esercizio di tale azione, non abbia manifestato la volontà di scegliere la liquidazione concorsuale, servendosi delle formalità prescritte dall’art. 498 c.c. cioè spedendo ai creditori e legatari la raccomandata contenente l’invito a presentare le dichiarazioni di credito e pubblicando l’invito stesso nel foglio annunzi legali della provincia. Cass. civ. sez. II, 16 ottobre 1984, n. 5182.

Istituti giuridici

Novità giuridiche