Art. 502 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pagamento dei creditori e dei legatari

Articolo 502 - codice civile

Divenuto definitivo lo stato di graduazione (501) o passata in giudicato (324 c.p.c.) la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede (474 c.p.c.).
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione (1179).
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione (508). Questa azione si prescrive (2934 ss.) in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato (324 c.p.c.) la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (495, 2946 ss.).

Articolo 502 - Codice Civile

Divenuto definitivo lo stato di graduazione (501) o passata in giudicato (324 c.p.c.) la sentenza che pronunzia sui reclami, l’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l’erede (474 c.p.c.).
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione (1179).
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l’erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione (508). Questa azione si prescrive (2934 ss.) in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato (324 c.p.c.) la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (495, 2946 ss.).

Massime

La qualità di erede legittimo spettante allo Stato (a differenza che nel vigore del codice del 1865) ai sensi degli artt. 565 e 586 del codice civile vigente, comporta che nei suoi confronti, nonostante alcune peculiarità della relativa successione (non necessità di accettazione, impossibilità di rinuncia, responsabilità intra vires hereditatis indipendentemente dalla accettazione con beneficio d’inventario), sia applicabile la norma del terzo comma dell’art. 502 c.c. la quale (in tema di eredità beneficiata) prevede che i creditori e i legatari non presentatisi possono agire contro l’erede – entro il termine prescrizionale di tre anni ivi indicato – nei limiti della somma residuata dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Cass. civ. sez. lav. 14 giugno 1989, n. 2873

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