Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito (498), l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie (493; 747, 748 c.p.c.). Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio (2745 ss.) o a ipoteca (2808 ss.), i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate (2882 ss.) sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente (2885).
L’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione (506). I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (2741). Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti (495, 501).
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie (649 ss.), sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.