Art. 496 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rendimento del conto

Articolo 496 - codice civile

L’erede ha l’obbligo di rendere conto (263 c.p.c.) della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede (2946 ss.; 749 c.p.c.; 109, 178 att. c.p.c.).

Articolo 496 - Codice Civile

L’erede ha l’obbligo di rendere conto (263 c.p.c.) della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede (2946 ss.; 749 c.p.c.; 109, 178 att. c.p.c.).

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