L’erede ha l’obbligo di rendere conto (263 c.p.c.) della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede (2946 ss.; 749 c.p.c.; 109, 178 att. c.p.c.).
L’erede ha l’obbligo di rendere conto (263 c.p.c.) della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede (2946 ss.; 749 c.p.c.; 109, 178 att. c.p.c.).
L’erede ha l’obbligo di rendere conto (263 c.p.c.) della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede (2946 ss.; 749 c.p.c.; 109, 178 att. c.p.c.).
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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