Art. 490 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Effetti del beneficio d'inventario

Articolo 490 - codice civile

L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede (2830, 2941).
Conseguentemente:
1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (448);
2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (564, 586; 11, 12 l. fall.);
3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede (495, 499, 502). Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente (512 ss.), se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario (493, 494, 505, 564) o vi rinunzi.

Articolo 490 - Codice Civile

L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede (2830, 2941).
Conseguentemente:
1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (448);
2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (564, 586; 11, 12 l. fall.);
3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede (495, 499, 502). Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente (512 ss.), se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l’erede decada dal beneficio d’inventario (493, 494, 505, 564) o vi rinunzi.

Massime

La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere il pagamento dell’imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell’eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede. Cass. civ. sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458

In tema di contenzioso tributario, l’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario deve far valere il vizio proprio dell’atto impositivo con cui l’Amministrazione finanziaria pretenda nei suoi confronti il pagamento dell’intera imposta ereditaria con l’impugnazione dell’avviso di accertamento o di liquidazione, non potendo più eccepire, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento, la sua ridotta responsabilità derivante dall’accettazione beneficiata, attesa la preclusione connessa alla definitività dell’atto impositivo non impugnato. Cass. civ. sez. V, 11 novembre 2015, n. 23061

L’accettazione con beneficio d’inventario da parte del minore, comporta che l’accettante, a parte la distinzione del patrimonio del defunto da quello dell’erede ex art. 490, comma 1, c.c. divenga erede a tutti gli effetti di legge e, in quanto tale, soggetto passivo d’imposta, tanto da essere pienamente legittimato a ricevere la notifica dell’avviso di accertamento emesso in relazione a redditi non dichiarati dal “de cuius”. Cass. civ. sez. V, 6 ottobre 2017, n. 23389

La pronuncia avente ad oggetto un mero accertamento del credito nei confronti degli eredi del debitore, non costituendo titolo esecutivo, non preclude agli stessi successori la possibilità di far valere in eventuale ulteriore giudizio la limitazione della loro responsabilità “intra vires”, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Cass. civ. sez. II, 25 settembre 2013, n. 21942

La circostanza che l’erede del responsabile di un illecito aquiliano abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, e quindi non possa rispondere ultra vires, non può essere rilevata d’ufficio, ma va tempestivamente dedotta e provata da chi vi abbia interesse. Cass. civ. sez. III, 26 giugno 2007, n. 14766

Colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede, come stabilito dall’art. 490, primo comma, c.c. con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall’art. 490, secondo comma, c.c. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis ovverossia al di là dei beni lasciati dal de cuius. Cass. civ. sez. V, 19 marzo 2007, n. 6488

L’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l’intero, salva la limitazione della responsabilità dell’erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione. Cass. civ. sez. III, 14 marzo 2003, n. 3791

L’erede, in confronto del quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato e che sarà perciò tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (art. 490, comma secondo, n. 2, c.c.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l’asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza. Cass. civ. sez. III, 10 novembre 1993, n. 11084

La responsabilità intra vires dell’erede beneficiario per i debiti ereditari costituisce una qualità del relativo rapporto che assume rilievo già in fase antecedente l’esecuzione forzata, precludendo ogni misura anche cautelare sui beni personali dell’erede. Cass. civ. sez. II, 18 maggio 1993, n. 5641

La disposizione dell’art. 490 comma secondo n. 2) c.c. che limiti la responsabilità dell’erede accettante con il beneficio d’inventario per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati intra vires e cum viribus hereditatis, va intesa nel senso che nell’espressione «debiti» debbono ricomprendersi, sebbene non espressamente menzionati, anche gli oneri modali e, più in generale, tutti i pesi ereditari posti a carico dell’erede dall’art. 752 c.c. con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il beneficiario del modo testamentario non può agire sui beni propri dell’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario ma deve subire il concorso dei creditori ereditari e dei legatari. Cass. civ. sez. II, 29 aprile 1993, n. 5067

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