Art. 488 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria

Articolo 488 - codice civile

Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice (487, 496, 500).
L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione (749 c.p.c.).

Articolo 488 - Codice Civile

Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice (487, 496, 500).
L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione (749 c.p.c.).

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