L’accettazione dell’eredità (1324) non si può impugnare se è viziata da errore (482, 1427 ss.).
Tuttavia, se si scopre un testamento (587) del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati (649, 662, 663) scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta (536 ss.). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti (649) per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L’onere di provare il valore dell’eredità incombe all’erede (2697).