Art. 482 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Impugnazione per violenza o dolo

Articolo 482 - codice civile

L’accettazione dell’eredità si può impugnare (483, 1324) quando è effetto di violenza (1434 ss.) o di dolo (1439).
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo (1442).

Articolo 482 - Codice Civile

L’accettazione dell’eredità si può impugnare (483, 1324) quando è effetto di violenza (1434 ss.) o di dolo (1439).
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo (1442).

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