Art. 481 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Fissazione di un termine per l'accettazione

Articolo 481 - codice civile

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine (749 c.p.c.) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto (2694) di accettare (488, 650).

Articolo 481 - Codice Civile

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine (749 c.p.c.) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto (2694) di accettare (488, 650).

Massime

In tema di successione a causa di morte, la perdita del diritto di accettare l’eredità ex art. 481 cod. civ. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all’eredità per testamento, con la conseguenza che la devoluzione testamentaria diviene inefficace e si apre esclusivamente la successione legittima, ai sensi dell’art. 457 cod. civ. senza che si verifichi la coesistenza tra successione testamentaria e successione legittima. Cass. civ. sez. VI-II, 20 ottobre 2014, n. 22195

In tema di successioni per causa di morte, il termine fissato dal giudice, ai sensi dell’art. 481 c.c. entro il quale il chiamato deve dichiarare la propria eventuale accettazione dell’eredità, anche con inventario, è un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l’eredità fino all’accettazione del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare, rimanendo preclusa ogni proroga di esso, senza che rilevi in senso contrario la possibilità di dilazione consentita dall’art. 488, secondo comma, c.c. unicamente per la redazione dell’inventario. Cass. civ. sez. II, 26 marzo 2012, n. 4849

La regola fondamentale di cui all’art. 2935 c.c. in tema di prescrizione è applicabile, anche con riferimento alla decadenza, in relazione alla disciplina speciale dettata per la accettazione di eredità da parte di persone giuridiche in generale e degli enti morali ed ecclesiastici in particolare, per cui il termine previsto dall’art. 480 c.c. per tale accettazione non inizia a decorrere se l’ente chiamato all’eredità non è stato ancora autorizzato dall’autorità competente e conseguentemente in tale ipotesi non può essere neppure fissato dal giudice ai sensi dell’art. 481 c.c. Cass. civ. sez. II, 27 agosto 1991, n. 9151

Nel procedimento promosso contro il chiamato all’eredità, la richiesta di fissazione di un termine, entro il quale il convenuto debba accettare o rinunciare all’eredità medesima (art. 481 c.c.), non può essere avanzata per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Cass. civ. sez. lav. 22 febbraio 1988, n. 1885

La fissazione di un termine per l’accettazione (o la rinuncia) dell’eredità è possibile anche quando il chiamato sia incapace. Cass. civ. sez. II, 25 giugno 1985, n. 3828

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