Art. 48 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Curatore dello scomparso

Articolo 48 - codice civile

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza (43), su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi (565 ss.) o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio (1) o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (65; 721 ss. c.p.c.; 206 ss., 834 ss. c.n.).
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

Articolo 48 - Codice Civile

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza (43), su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi (565 ss.) o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio (1) o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (65; 721 ss. c.p.c.; 206 ss., 834 ss. c.n.).
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha dichiarato illegittimi gli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, l’interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore nei cui confronti l’attore debba riassumere il giudizio.

Massime

La “conservazione del patrimonio dello scomparso”, ai sensi dell’art. 48 cod. civ. pur non configurandosi come intrinsecamente dinamica, può implicare la gestione di attività economiche complesse, affinché non subiscano pregiudizio per la momentanea assenza del titolare, sicché il giudice può autorizzare il curatore dell’imprenditore scomparso a gestire le società a lui facenti capo. Cass. civ. sez. II, 20 febbraio 2014, n. 4081

L’obbligo dell’INAIL di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario atteso che la dichiarazione di scomparsa, ai sensi degli artt. 48 e ss. c.c. determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, e la necessità di conservazione del suo patrimonio, a cui provvede il curatore all’uopo nominato; non vi è immissione, neppure temporanea, degli eredi nel possesso dei beni, come si prevede per il caso di assenza, nè liberazione o sospensione delle obbligazioni, anche strettamente personali, assunte da terzi verso lo scomparso, nè assume alcun rilievo la questione della trasmissibilità del diritto agli eredi. Cass. civ. sez. lav. 21 gennaio 2005, n. 1253

In caso di nomina di un curatore alla persona scomparsa, a norma dell’art. 48 c.c. il termine per impugnare una sentenza per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 1 c.p.c. prende corso dal giorno della conoscenza del dolo da parte del curatore soltanto ai fini della proposizione della domanda di revocazione da parte dello stesso, mentre ai fini della proposizione dell’impugnazione da parte dell’interessato personalmente il termine decorre solo dal giorno in cui egli ne abbia avuto conoscenza diretta. Cass. civ. sez. II, 23 ottobre 1999, n. 11943

Lo scomparso è parte principale nel giudizio promosso in sua rappresentanza dal curatore e conserva tale qualità anche se venga successivamente accertato che egli era deceduto ancor prima dell’instaurazione del processo. In tal caso, pertanto, il giudizio deve essere necessariamente proseguito in contraddittorio di tutti gli eredi dello scomparso. Cass. civ. sez. II, 4 maggio 1972, n. 1353

Il curatore dello scomparso, in quanto abilitato, ai sensi dell’art. 48 c.c. alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non iure proprio ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti, senza che a tale legittimazione – la quale, in mancanza di limiti temporali imposti dal provvedimento di nomina, permane per tutto il periodo della scomparsa, fino alla promozione del procedimento per la dichiarazione di assenza (art. 49 c.c.) – sia di ostacolo la mancata prova dell’esistenza in vita del pensionato ai sensi dell’art. 69 c.c. (secondo cui nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato), essendo tale norma inapplicabile alla specie per l’indubitabile anteriorità dell’insorgenza del diritto alla pensione rispetto alla scomparsa del suo titolare. Cass. civ. sez. lav. 24 ottobre 1989, n. 4338

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