Art. 475 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Accettazione espressa

Articolo 475 - codice civile

L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico (2699) o in una scrittura privata (2702), il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (2648, 2685).
È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione (1353 ss.) o a termine (1184, 1326).
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità (1326, 1419).

Articolo 475 - Codice Civile

L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico (2699) o in una scrittura privata (2702), il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (2648, 2685).
È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione (1353 ss.) o a termine (1184, 1326).
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità (1326, 1419).

Massime

A norma dell’art. 475 cod. civ. l’atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all’eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte; ne consegue che non comporta accettazione dell’eredità la mera circostanza che l’erede abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato “nella qualità” di erede. Cass. civ. sez. II, 24 febbraio 2009, n. 4426,

Ai sensi dell’art. 934 c.c. 1865, come ai sensi dell’art. 475 c.c. vigente, si ha accettazione espressa dell’eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata. Trattasi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non ricettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione ai sensi del r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento. Cass. civ. sez. II, 25 agosto 1969, n. 3021

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