In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all’accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all’eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest’ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi. Cass. civ. sez. II, 21 ottobre 2011, n. 21902
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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