Art. 471 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Eredità devolute a minori o interdetti

Articolo 471 - codice civile

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori (320) e agli interdetti (414), se non col beneficio d’inventario (484 ss., 489), osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Articolo 471 - Codice Civile

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori (320) e agli interdetti (414), se non col beneficio d’inventario (484 ss., 489), osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Massime

L’art. 471 c.c. disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso, sicchè l’eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c. non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace. Tuttavia, se a seguito dell’inefficace accettazione dell’eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d’età non provvede- ai sensi dell’art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l’accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all’eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore. Cass. civ. sez. II, 15 settembre 2017, n. 21456

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