Art. 468 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Soggetti

Articolo 468 - codice civile

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75), a favore dei discendenti dei figli (231 ss.), anche adottivi (1) (291 ss.), [nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto,] (2) e, nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 ss.) all’eredità della persona in luogo della quale subentrano (479), o sono incapaci (462) o indegni (463) di succedere rispetto a questa.

Articolo 468 - Codice Civile

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75), a favore dei discendenti dei figli (231 ss.), anche adottivi (1) (291 ss.), [nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto,] (2) e, nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 ss.) all’eredità della persona in luogo della quale subentrano (479), o sono incapaci (462) o indegni (463) di succedere rispetto a questa.

Note

(1) Le parole: «legittimi, legittimati e adottivi» sono state così sostituite dalle attuali: «anche adottivi» dall’art. 68 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(2) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 68 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

Massime

L’ambito di applicazione dell’istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima che in quella testamentaria, è circoscritto dall’art. 468 c.c. nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto; ne consegue che sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote “ex filio”. Cass. civ. sez. II, 28 ottobre 2009, n. 22840

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 468 c.c. in relazione all’art. 3 Cost. nella parte in cui non include i figli legittimi, di primo letto, del coniuge premorto tra i soggetti che possono subentrare per rappresentazione nel luogo e nel grado del loro ascendente a norma del precedente art. 467 c.c. in quanto l’istituto della rappresentazione la cui ratio si è progressivamente spostata dalla tutela della famiglia del defunto a quella della famiglia del mancato successore – ha carattere eccezionale, operando in deroga ai principi generali sull’ordine dei successibili, ed esprime, così, una valutazione squisitamente discrezionale – riservata al legislatore e non sindacabile dalla Corte costituzionale –, la quale non dà luogo, comunque, ad un’ingiustificata disparità di trattamento, attesa l’evidente disomogeneità della situazione dei figli di primo letto del coniuge premorto rispetto alle altre previste dagli artt. 467 e 468 c.c. agli effetti della successione rappresentazione. Cass. civ. sez. I, 29 marzo 1994, n. 3051

Istituti giuridici

Novità giuridiche