L’ambito di applicazione dell’istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima che in quella testamentaria, è circoscritto dall’art. 468 c.c. nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto; ne consegue che sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote “ex filio”. Cass. civ. sez. II, 28 ottobre 2009, n. 22840
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 468 c.c. in relazione all’art. 3 Cost. nella parte in cui non include i figli legittimi, di primo letto, del coniuge premorto tra i soggetti che possono subentrare per rappresentazione nel luogo e nel grado del loro ascendente a norma del precedente art. 467 c.c. in quanto l’istituto della rappresentazione la cui ratio si è progressivamente spostata dalla tutela della famiglia del defunto a quella della famiglia del mancato successore – ha carattere eccezionale, operando in deroga ai principi generali sull’ordine dei successibili, ed esprime, così, una valutazione squisitamente discrezionale – riservata al legislatore e non sindacabile dalla Corte costituzionale –, la quale non dà luogo, comunque, ad un’ingiustificata disparità di trattamento, attesa l’evidente disomogeneità della situazione dei figli di primo letto del coniuge premorto rispetto alle altre previste dagli artt. 467 e 468 c.c. agli effetti della successione rappresentazione. Cass. civ. sez. I, 29 marzo 1994, n. 3051