Art. 465 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Indegnità del genitore

Articolo 465 - codice civile

Colui che è escluso per indegnità dalla successione (463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto (324) o di amministrazione (320) che la legge accorda ai genitori (467).

Articolo 465 - Codice Civile

Colui che è escluso per indegnità dalla successione (463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto (324) o di amministrazione (320) che la legge accorda ai genitori (467).

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