Art. 464 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Restituzione dei frutti

Articolo 464 - codice civile

L’indegno è obbligato a restituire (1148) i frutti (820) che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione (456, 535).

Articolo 464 - Codice Civile

L’indegno è obbligato a restituire (1148) i frutti (820) che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione (456, 535).

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