Art. 462 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Capacità delle persone fisiche

Articolo 462 - codice civile

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione (1, 592 ss., 600).
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (643, 687, 715).

Articolo 462 - Codice Civile

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione (1, 592 ss., 600).
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (643, 687, 715).

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