Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione (1, 592 ss., 600).
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (643, 687, 715).