Ai sensi degli artt. 456 e 484 c.c. il luogo in cui va fatta la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario si determina in base all’ultimo domicilio del defunto. Cass. civ. sez. I, 20 marzo 1972, n. 852.
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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