Art. 448 bis – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli

Articolo 448 bis - codice civile

(1) Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale (2) e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

Articolo 448 bis - Codice Civile

(1) Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale (2) e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

Note

(1) articolo inserito dall’art. 1, comma 9, della L. 10 dicembre 2012, n. 219.

(2) La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 66 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

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