Art. 442 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Concorso di aventi diritto

Articolo 442 - codice civile

Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato (433), e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela (74) e dei rispettivi bisogni (438), e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore (433, 441, 446).

Articolo 442 - Codice Civile

Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato (433), e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela (74) e dei rispettivi bisogni (438), e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore (433, 441, 446).

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