Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato (433), e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela (74) e dei rispettivi bisogni (438), e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore (433, 441, 446).