Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall’art. 438 c.c. esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie. Cass. civ. sez. II, 8 novembre 2013, n. 25248
Al fine del riconoscimento e della quantificazione del diritto agli alimenti, nonché della ripartizione del relativo onere in presenza di più obbligati, il raffronto fra le rispettive condizioni economiche va effettuato con riferimento alla situazione in atto, e, quindi, deve prescindere da vicende future, quale la probabile riscossione di crediti, le quali potranno avere influenza, al loro verificarsi, per un’eventuale revisione di dette statuizioni, ai sensi dell’art. 440 c.c. Cass. civ. sez. I, 11 novembre 1994, n. 9432
Poiché il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa, deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. (Omissis). Cass. civ. sez. I, 14 febbraio 1990, n. 1099
Ai fini del riconoscimento del diritto agli alimenti, lo stato di bisogno ben può dipendere da uno stato transitorio di malattia, purché non si tratti di un’indisposizione passeggera. Cass. civ. sez. I, 14 febbraio 1977, n. 656