Art. 436 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obbligo tra adottante e adottato

Articolo 436 - codice civile

L’adottante (291) deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [legittimi o naturali] (1) di lui.

Articolo 436 - Codice Civile

L’adottante (291) deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori [legittimi o naturali] (1) di lui.

Note

(1) parole fra parentesi quadrate soppresse dall’art. 65 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

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