Art. 435 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Obbligo dei genitori e dei figli naturali

Articolo 435 - codice civile

[Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore . Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell’alimentando.
Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell’alimentando.
Il genitore deve altresı ̀ gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell’alimentando.]

Articolo 435 - Codice Civile

[Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore . Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell’alimentando.
Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell’alimentando.
Il genitore deve altresı ̀ gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell’alimentando.]

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