L’autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo (415, 418).
Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione (426), compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione (429), possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (324 c.p.c.).