Art. 429 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione

Articolo 429 - codice civile

Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate (2942 n. 1) su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado (76) o degli affini entro il secondo grado (78), del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato (424) o su istanza del pubblico ministero (42 att.; 720 c.p.c.).
Il giudice tutelare (344) deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero (750 c.p.c.).
Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare (1).

Articolo 429 - Codice Civile

Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate (2942 n. 1) su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado (76) o degli affini entro il secondo grado (78), del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato (424) o su istanza del pubblico ministero (42 att.; 720 c.p.c.).
Il giudice tutelare (344) deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero (750 c.p.c.).
Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare (1).

Note

(1) comma aggiunto dell’art. 10 della L. 9 gennaio 2004, n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 gennaio 2004.

Massime

Oggetto del giudizio di revoca dell’interdizione e della inabilitazione (art. 429 c.c.) non è l’accertamento dei presupposti sostanziali della dichiarazione di interdizione o inabilitazione, sui quali fa stato la relativa sentenza i cui effetti non possono essere rimossi se non con il giudizio di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c. bensì l’accertamento della persistenza o della cessazione delle cause di interdizione o inabilitazione nel tempo successivo alla pronuncia di quella sentenza. Cass. civ. sez. I, 10 marzo 1993, n. 2895

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