Art. 427 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato

Articolo 427 - codice civile

Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore (1).
Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione (421) possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (1425, 1441). Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d’interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (374, 432, 1572) fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio (419), qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione (377, 776).
Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza di interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.

Articolo 427 - Codice Civile

Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore (1).
Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione (421) possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (1425, 1441). Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d’interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (374, 432, 1572) fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio (419), qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione (377, 776).
Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza di interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.

Note


(1) comma inserito dall’art. 9 della L. 9 gennaio 2004, n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 gennaio 2004.

Massime

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’inabilitato privo dell’assistenza del curatore, non essendo applicabile in sede processuale la disciplina posta dall’art. 427 cod. civ. la quale si riferisce alla validità degli atti di diritto sostanziale posti in essere dall’incapace, e senza che sia configurabile nel giudizio di legittimità (così come in qualsiasi altro giudizio impugnatorio) l’esercizio del potere di regolarizzazione degli atti processuali previsto dall’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.. Cass. civ. sez. II, 10 marzo 2009, n. 5775

Poiché l’inabilitazione produce come effetto legale soltanto l’annullabilità degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, posti in essere dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore e l’osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell’art. 139, comma 2, cod.proc.civ. soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace. Cass. civ. Sez. I, 25 settembre 2008, n. 24082

Il principio secondo cui alla interdizione legale, prevista dall’art. 19, n. 3, c.p. si applicano le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale (artt. 424 ss. c.c.), sicché gli atti possono essere annullati su istanza del tutore dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa, attiene unicamente alla disponibilità ed alla amministrazione del «bene», nonché alla rappresentanza negli atti ad esso relativi. Ne consegue che ogni altro negozio giuridico è annullabile, in considerazione della natura di pena accessoria dell’interdizione legale, e che l’annullabilità (assoluta) è rilevabile da chiunque. Cass. civ. sez. I, 24 agosto 1993, n. 8918

Istituti giuridici

Novità giuridiche