Art. 426 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Durata dell'ufficio

Articolo 426 - codice civile

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, (1) degli ascendenti o dei discendenti (424).

Articolo 426 - Codice Civile

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, (1) degli ascendenti o dei discendenti (424).

Note


(1) Le parole: «della persona stabilmente convivente,» sono state inserite dall’art. 8 della L. 9 gennaio 2004, n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 gennaio 2004.

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