Art. 425 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

Articolo 425 - codice civile

L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale (2195) soltanto se autorizzato dal tribunale (38 att.) su parere del giudice tutelare (344; 43, 45 att.). L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (2198, 2203, 2294; 100 att.).

Articolo 425 - Codice Civile

L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale (2195) soltanto se autorizzato dal tribunale (38 att.) su parere del giudice tutelare (344; 43, 45 att.). L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (2198, 2203, 2294; 100 att.).

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