Art. 423 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

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Articolo 423 - codice civile

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio (419) e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro (48, 49 att.) e comunicati (42 att.) entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita (430).

Articolo 423 - Codice Civile

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio (419) e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro (48, 49 att.) e comunicati (42 att.) entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita (430).

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