Art. 422 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

Articolo 422 - codice civile

Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio (419) rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (324 c.p.c.).

Articolo 422 - Codice Civile

Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio (419) rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (324 c.p.c.).

Istituti giuridici

Novità giuridiche