L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza (427; 133 c.p.c.), salvo il caso previsto dall’art. 416.
L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza (427; 133 c.p.c.), salvo il caso previsto dall’art. 416.
L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza (427; 133 c.p.c.), salvo il caso previsto dall’art. 416.
L’incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione (art. 421 c.c.), con la conseguenza dell’operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacità dell’interdicendo e dell’irretroattività degli effetti della suddetta decisione. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, considerando operante la menzionata presunzione, aveva stabilito che l’incapacità naturale della testatrice e donante, in relazione agli atti di formazione pregressa, avrebbe dovuto essere provata dall’interessato in modo univoco e rigoroso, e con riguardo ad ogni singolo atto specificamente impugnato). Cass. civ. sez. II, 31 marzo 2011, n. 7477
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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