Art. 419 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

Articolo 419 - codice civile

Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando (713 ss. c.p.c.).
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico (61 c.p.c.). Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi (77) dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni (40 att.).
Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando (422, 424, 776; 681, 717 ss. c.p.c.).

Articolo 419 - Codice Civile

Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando (713 ss. c.p.c.).
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico (61 c.p.c.). Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi (77) dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni (40 att.).
Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando (422, 424, 776; 681, 717 ss. c.p.c.).

Massime

L’intervento del pubblico ministero all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando costituisce – in considerazione delle conseguenze che il procedimento è diretto ad avere, a tutela degli interessi dell’interdicendo o dell’inabilitando, con possibile incidenza sullo status della persona e sui suoi diritti fondamentali – un atto dovuto per l’ufficio del pubblico ministero, e nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c.; con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell’art. 158 c.p.c. il quale, comminando tale nullità in relazione ai vizi relativi all’intervento del pubblico ministero, rende nullo l’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando. Peraltro, detto vizio non colpisce né gli atti processuali antecedenti, né gli atti istruttori successivi indipendenti da tale atto; cosicché, quantunque la sentenza di interdizione o di inabilitazione vada annullata per essere stata emessa senza il valido compimento dell’esame, il giudice del gravame deve procedere alla rinnovazione di tale atto, ai sensi dell’art. 354, ultimo comma c.p.c. e decidere la causa nel merito. Cass. civ. sez. I, 17 luglio 2003, n. 11175

Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all’esame personale dell’interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l’intervento necessario. La reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c. non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza – tanto nell’aula di udienza quanto in ambiente esterno – qualificata dall’interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all’indagine personale quand’anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione. Cass. civ. sez. I, 1 dicembre 2000, n. 15346

L’obbligo del giudice di valutare le risultanze dell’interrogatorio dell’interdicendo (o dell’inabilitando) viene meno quando, per essere seguita a distanza di anni una consulenza tecnica in sede di gravame, è da ritenersi non più attuale l’esito dell’interrogatorio effettuato in primo grado, sicché non viola l’art. 419 c.c. il giudice d’appello che, anche senza apposita motivazione, non tenga conto delle risultanze del detto interrogatorio, basando le sue conclusioni solo sulla consulenza tecnica d’ufficio disposta in sede di gravame. Cass. civ. sez. I, 20 giugno 1991, n. 6975

L’esame dell’interdicendo da parte del giudice istruttore che procede all’istruzione preliminare del giudizio di interdizione ha, nei limiti delle conoscenze medicolegali richieste al giudice, solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini dell’istruttoria e della valutazione dell’opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all’interdicendo e, quali che ne siano i risultati, rimane superato dalle statuizioni della sentenza che, all’esito delle valutazione cliniche specialistiche di consulenti tecnici ritenute necessarie e senza omettere la specifica e diretta valutazione di quanto sia risultato dall’esame diretto dell’interdicendo, dichiari l’interdizione. Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 1984, n. 1206

Nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell’interdicendo non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito «consultivo» e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Ditalché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti né chiamati in primo grado e facoltizzati ad impugnare la prima sentenza sol deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione, certamente non sono ammessi a dedurre in sede di legittimità – e per la prima volta – pretesi vizi correlati alla ridetta esclusione. Cass. civ. sez. I, 1 dicembre 2000, n. 15346

La nomina, ai sensi del comma 3 dell’art. 419 c.c. del curatore provvisorio all’inabilitando anticipa cautelarmente gli effetti della pronuncia definitiva e priva, quindi, l’inabilitando della capacità di stare in giudizio senza l’assistenza del curatore, tranne che per gli atti del procedimento di inabilitazione, nel quale, in virtù della specifica disposizione dell’art. 716 c.p.c. l’inabilitando può stare in giudizio e compiere da solo tutti gli atti del procedimento anche quando sia stato nominato il curatore provvisorio. Cass. civ. sez. II, 15 novembre 1994, n. 9634

La nomina del curatore provvisorio per l’esercizio del diritto di querela spettante ad un infermo di mente non va confusa con quella del tutore provvisorio che può essere disposta nel corso del giudizio d’interdizione ed alla quale soltanto si ricollega l’effetto di determinare l’incapacità di agire dell’interdicendo per gli atti distinti da quelli relativi al suddetto giudizio. Pertanto nel periodo corrente fra le due nomine il soggetto conserva integra la sua capacità legale. Cass. civ. sez. I, 14 ottobre 1971, n. 2892

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