Art. 417 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Istanza d'interdizione o d'inabilitazione

Articolo 417 - codice civile

L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente (1), dai parenti entro il quarto grado (76), dagli affini entro il secondo grado (78), dal tutore (357) o curatore (392) ovvero dal pubblico ministero (418; 69 c.p.c.).
Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale (2) (155, 316, 317 bis) o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero (712 ss. c.p.c.).

Articolo 417 - Codice Civile

L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente (1), dai parenti entro il quarto grado (76), dagli affini entro il secondo grado (78), dal tutore (357) o curatore (392) ovvero dal pubblico ministero (418; 69 c.p.c.).
Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale (2) (155, 316, 317 bis) o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero (712 ss. c.p.c.).

Note

(1) Le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono state sostituite dall’art. 5 della L. 9 gennaio 2004, n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 gennaio 2004.

(2) Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 63 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

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