L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente (1), dai parenti entro il quarto grado (76), dagli affini entro il secondo grado (78), dal tutore (357) o curatore (392) ovvero dal pubblico ministero (418; 69 c.p.c.).
Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale (2) (155, 316, 317 bis) o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero (712 ss. c.p.c.).