Art. 416 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età

Articolo 416 - codice civile

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età (2). L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto (421) dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore (40 att.).

Articolo 416 - Codice Civile

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età (2). L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto (421) dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore (40 att.).

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