Art. 414 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Persone che possono essere interdette

Articolo 414 - codice civile

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Articolo 414 - Codice Civile

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Note

(1) articolo sostituito dall’art. 4, comma 2, della L. 9 gennaio 2004, n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 gennaio 2004.

Massime

Nel giudizio di interdizione è riservato al giudice del merito l’accertamento in concreto dell’esistenza e della misura della patologica alterazione delle capacità mentali e della conseguente incapacità, da parte dell’interdicendo, di provvedere ai propri interessi e, a tal fine, il giudice può recepire le conclusioni del consulente d’ufficio, senza necessità di esporre dettagliatamente tutte le ragioni per le quali ritenga di doverle accogliere. Cass. civ. sez. I, 30 agosto 2007, n. 18322

L’interdizione o l’inabilitazione dell’infermo di mente devono ricollegarsi alle condizioni di salute psichica in atto al momento della relativa pronuncia, e, quindi, devono prescindere tanto da precorsi episodi d’infermità, quanto dall’eventualità di ricadute, ove prospettabile in termini di mera possibilità e non di alta probabilità. Cass. civ. sez. I, 13 marzo 1990, n. 2031

L’incapacità di provvedere ai propri interessi, contemplata dall’art. 414 c.c. al fine dell’interdizione dell’infermo di mente, va riguardata anche sotto il profilo degli interessi non patrimoniali, sempre che si tratti di interessi che possano subire pregiudizio da atti giuridici, e per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (come nel caso in cui si debba ovviare ai pericoli derivanti dal rifiuto, per infermità psichica, di cure od interventi medici). Cass. civ. sez. I, 18 dicembre 1989, n. 5652

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