L’amministratore di sostegno, nell’ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5), c.c. e 411 c.c. deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall’art. 374, c.1, n. 5 c.c.. Cass. civ. sez. I, 6 marzo 2019, n. 6518
In tema di amministrazione di sostegno, solo i provvedimenti a carattere decisorio che la dispongono, o revocano, sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e non anche i provvedimenti di designazione o sostituzione dell’amministratore, in quanto aventi natura amministrativa e gestoria. Cass. civ. sez. VI-I, 20 aprile 2018, n. 9839ì
In tema di amministrazione di sostegno, i provvedimenti non aventi carattere decisorio ma meramente gestionali assunti dal giudice tutelare (nella specie, decreti con i quali vengono liquidate alcune indennità in favore dell’amministratore) non sono suscettibili di reclamo alla corte d’appello ex art. 720-bis c.p.c. bensì di reclamo al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c. trattandosi di provvedimenti che riguardano l’amministrazione, emanati in applicazione dell’art. 379 c.c. Peraltro, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte del giudice dell’appello ha natura di dichiarazione di incompetenza, con conseguente prosecuzione del giudizio davanti al competente tribunale in composizione collegiale attraverso il meccanismo della “translatio iudicii”. Cass. civ. sez. I, 13 gennaio 2017, n. 784
È inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c. avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti art. 712 e seguenti, espressamente richiamati dal primo comma dell’art. 720 bis. Cass. civ. sez. VI, 10 maggio 2011, n. 10187