Art. 40 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Responsabilità degli organizzatori

Articolo 40 - codice civile

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente (1292 ss.) della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Articolo 40 - Codice Civile

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente (1292 ss.) della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

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