Art. 396 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Inosservanza delle precedenti norme

Articolo 396 - codice civile

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1441 ss.).
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’art. 378.

Articolo 396 - Codice Civile

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell’art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1441 ss.).
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell’art. 378.

Istituti giuridici

Novità giuridiche