Art. 395 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rifiuto del consenso da parte del curatore

Articolo 395 - codice civile

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare (344), il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale (320; 78 c.p.c.) per assistere il minore nel compimento dell’atto, salva, se occorre (394), l’autorizzazione del tribunale (38, 43, 45 att.).

Articolo 395 - Codice Civile

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare (344), il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale (320; 78 c.p.c.) per assistere il minore nel compimento dell’atto, salva, se occorre (394), l’autorizzazione del tribunale (38, 43, 45 att.).

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