Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare (344), il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale (320; 78 c.p.c.) per assistere il minore nel compimento dell’atto, salva, se occorre (394), l’autorizzazione del tribunale (38, 43, 45 att.).