Art. 377 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli

Articolo 377 - codice civile

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa (799, 1425, 1441).

Articolo 377 - Codice Civile

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa (799, 1425, 1441).

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