L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per la vendita di un bene di eredità beneficiata devoluta a minori è preordinata non solo a tutela di questi ultimi, attraverso la valutazione della necessità o della utilità e l’obbligo del reimpiego dei capitali riscossi, ma anche a tutela dei creditori ereditari, affinché il ricavato della vendita possa formare oggetto di soddisfacimento delle loro ragioni. Pertanto il legale rappresentante del minore non può senza una specifica autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, devolvere i capitali riscossi al soddisfacimento dell’imposta di successione. Cass. civ. sez. III, 10 dicembre 1971, n. 3597
L’autorizzazione di competenza del tribunale, di cui il tutore deve munirsi, a norma dell’art. 375 c.c. per stipulare la vendita di beni del minore, deve essere preventiva rispetto all’atto autorizzato. Cass. civ. sez. III, 15 febbraio 1969, n. 541
L’impegno, assunto verso terzi dal rappresentante dell’incapace, di ottenere il provvedimento autorizzativo per la vendita di beni del medesimo, è radicalmente nullo per contrarietà a norme di ordine pubblico, contrastando con l’esigenza che l’attività di amministrazione del patrimonio dell’incapace sia giustificata esclusivamente dalla considerazione degli interessi dell’incapace stesso, senza interferenze derivanti da impegni personali assunti dal rappresentante legale e quindi, senza possibili deviazioni dal fine proprio di quella attività. Cass. civ. sez. III, 15 febbraio 1969, n. 541
Anche se il tutore abbia conferito a un terzo un mandato generale ad amministrare i beni dell’incapace – come tale nullo, perché comporterebbe la sostituzione, al di fuori dei casi e senza l’osservanza dei modi previsti dalla legge, del soggetto investito della funzione tutelare – la vendita di un immobile dell’incapace, conclusa dal terzo, in nome e per conto del tutore, in base a tale mandato, non è nulla, quando esso comprenda il potere di alienare il bene dell’incapace alle condizioni fissate nell’autorizzazione dell’organo preposto alla vigilanza sull’attività del tutore, mentre è irrilevante che il mandato sia stato conferito anteriormente alla concessione della detta autorizzazione. Cass. civ. sez. I, 14 giugno 1966, n. 1540