Art. 372 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Investimento di capitali

Articolo 372 - codice civile

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare (344; 43, 45 att.), essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell’acquisto di beni immobili posti nella Repubblica;
3) in mutui (1813) garantiti da idonea ipoteca (2808) sopra beni posti nella Repubblica, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
4) in depositi (1834) fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (43, 45 att.).

Articolo 372 - Codice Civile

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare (344; 43, 45 att.), essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell’acquisto di beni immobili posti nella Repubblica;
3) in mutui (1813) garantiti da idonea ipoteca (2808) sopra beni posti nella Repubblica, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
4) in depositi (1834) fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (43, 45 att.).

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