I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare (344; 43, 45 att.), essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell’acquisto di beni immobili posti nella Repubblica;
3) in mutui (1813) garantiti da idonea ipoteca (2808) sopra beni posti nella Repubblica, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
4) in depositi (1834) fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (43, 45 att.).