Art. 37 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Fondo comune

Articolo 37 - codice civile

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione (38). Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso (24).

Articolo 37 - Codice Civile

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione (38). Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso (24).

Massime

A norma della legge n. 848 del 1929 e del R.D. n. 2262 del 1929, le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali, dichiarate monumento nazionale, le quali provvedono all’amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese stesse, nonché alla manutenzione degli edifici, senza ingerenza nei servizi di culto, vanno inquadrate tra le associazioni non riconosciute. Esse, pertanto, pur essendo prive di personalità giuridica, possono, ai sensi dell’art. 37 c.c. gestire gli immobili di proprietà della chiesa, dare attuazione a rapporti di locazione che li riguardano, disporre la cessazione di quelli esistenti, e possono stare in giudizio a mezzo di coloro che, secondo l’ordinamento interno dell’ente, ne hanno la rappresentanza. Cass. civ. sez. III, 29 gennaio 1997, n. 901

La limitata capacità delle associazioni non riconosciute di essere titolari di un patrimonio, entro l’ambito in cui è positivamente prevista dalla legge e, quindi, in base all’art. 37 cod. civ. con esclusivo riferimento ai contributi degli associati ed ai beni acquistati con tali contributi (ma senza l’obbligo dell’autorizzazione governativa), riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo, e non esclude la possibilità di acquisti a titolo originario, come l’usucapione, in relazione alla quale, in particolare, non può essere disconosciuta l’efficacia, propria del possesso, ove questo con le modalità previste dall’art. 1158 cod. civ. venga esercitato su di un bene dagli associati non uti singuli bensì come appartenenti all’associazione e con la volontà di riferire a questa gli atti di possesso compiuti. Cass. civ. sez. II, 10 giugno 1981, n. 3773

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