Art. 367 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Dichiarazione di debiti o crediti del tutore

Articolo 367 - codice civile

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo (368).
Nel caso d’inventario senza opera di cancelliere o di notaio (363), il tutore è interpellato dal giudice tutelare (344) all’atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell’interpellazione e della dichiarazione del tutore nell’inventario o nel verbale di deposito (368).

Articolo 367 - Codice Civile

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell’inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l’obbligo di interpellarlo al riguardo (368).
Nel caso d’inventario senza opera di cancelliere o di notaio (363), il tutore è interpellato dal giudice tutelare (344) all’atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell’interpellazione e della dichiarazione del tutore nell’inventario o nel verbale di deposito (368).

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