Art. 363 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Formazione dell'inventario

Articolo 363 - codice civile

L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare (344), con l’intervento del protutore (360) e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia (769 c.p.c.; 46 att.).
Il giudice (344) può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli € 7,75 (367).
L’inventario è depositato presso il tribunale.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Articolo 363 - Codice Civile

L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare (344), con l’intervento del protutore (360) e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia (769 c.p.c.; 46 att.).
Il giudice (344) può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli € 7,75 (367).
L’inventario è depositato presso il tribunale.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Massime

Nella formazione dell’inventario a norma dell’art. 363 c.c. la circostanza che l’inventario stesso sia stato richiesto ed effettuato oltre i termini di legge può incidere sulla responsabilità dei soggetti che hanno dato luogo al ritardo ma non influisce sulla natura dell’atto compiuto dal notaio. Consegue che anche in tal caso l’inventario dev’essere compiuto alla presenza di due testimoni, come previsto dall’art. 363, senza che possa richiamarsi la disciplina prevista dall’art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il notaio delegato dal giudice aveva l’obbligo di farsi assistere dai testimoni). Cass. civ. sez. III, 4 novembre 1997, n. 10801

 

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