Art. 360 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Funzioni del protutore

Articolo 360 - codice civile

Il protutore (346, 355, 363, 371) rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore (320, 380, 382, 386).
Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale (360; 78 c.p.c.).
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta (357) e può fare tutti gli atti conservativi (669 bis ss. c.p.c.) e gli atti urgenti di amministrazione (371 ss.).

Articolo 360 - Codice Civile

Il protutore (346, 355, 363, 371) rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore (320, 380, 382, 386).
Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale (360; 78 c.p.c.).
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta (357) e può fare tutti gli atti conservativi (669 bis ss. c.p.c.) e gli atti urgenti di amministrazione (371 ss.).

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