Art. 36 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

Articolo 36 - codice civile

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (12) sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (41; 19, 75, 78, 145 c.p.c.).

Articolo 36 - Codice Civile

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (12) sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (41; 19, 75, 78, 145 c.p.c.).

Massime

L’art. 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti punon essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi. Cass. civ. sez. I, 26 luglio 2016, n. 15417

L’associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l’assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all’identità ed all’immagine dell’ente. Cass. civ. sez. I, 16 novembre 2015, n. 23401

Lo statuto e l’atto costitutivo di un’associazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell’ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati; ne consegue che l’interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l’accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Cass. civ. sez. I, 21 giugno 2000, n. 8435

L’esistenza di un’associazione non è condizionata ad alcuna formalità e per la sua costituzione non è quindi necessario né l’atto pubblico, prescritto soltanto per il conseguimento della personalità giuridica e neppure, salvo i casi specificamente disciplinati, l’atto scritto. La circostanza che quest’ultimo sia necessario per procedere alla trascrizione degli acquisti di diritti reali immobiliari, non incide sulla validità di questi ultimi ma solo sulla loro opponibilità a terzi. Cass. civ. sez. II, 15 gennaio 2000, n. 410

La natura privatistica di un’associazione costituita al solo scopo di attribuire vantaggi morali o materiali ai suoi soci, quale il circolo sottufficiali di Roma dell’aeronautica militare, non viene meno per il fatto dell’eventuale coincidenza di quello scopo con finalità di ordine generale dello Stato, né per il fatto che lo statuto, in relazione alla qualità di pubblici dipendenti degli associati, riconosca ai loro superiori determinati poteri d’intervento. Anche in tale situazione, pertanto, deve escludersi che le deliberazioni degli organi di detta associazione configurino atti amministrativi, e deve conseguentemente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande rivolte ad impugnare le deliberazioni medesime. Cass. civ. Sezioni Unite, 15 marzo 1982, n. 1681

I consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in punto di proroga della durata del consorzio, aveva omesso di considerare la clausola statutaria disciplinante tale aspetto, facendo invece applicazione di principi codicistici in tema di proroga tacita). Cass. civ. sez. VI-I, 9 ottobre 2019, n. 25394

In tema di associazioni non riconosciute, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell’ente permangono in carica, in applicazione analogica dell’art. 2385 c.c. e salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto o dall’assemblea, fino alla sostituzione dei loro componenti, dovendosi presumere che tale “perpetuatio” sia conforme all’interesse dei membri di dette associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il soggetto al quale era stato conferito il potere di agire in giudizio in nome di un’associazione sindacale non decadesse automaticamente dall’incarico allo scadere del periodo per il quale era stato nominato, in assenza di norme statutarie o delibere assembleari che disponessero in maniera differente). Cass. civ. sez. III, 30 settembre 2019, n. 24214

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