Art. 354 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Tutela affidata a enti di assistenza

Articolo 354 - codice civile

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio del tutore, può essere deferita dal giudice tutelare (344; 43 att.) a un ente di assistenza nel comune dove ha domiciliato il minore (43) o all’ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (402).
È tuttavia in facoltà del giudice tutelare (344) di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedano (346 ss. 43 att.).

Articolo 354 - Codice Civile

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio del tutore, può essere deferita dal giudice tutelare (344; 43 att.) a un ente di assistenza nel comune dove ha domiciliato il minore (43) o all’ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (402).
È tuttavia in facoltà del giudice tutelare (344) di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedano (346 ss. 43 att.).

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