Art. 353 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Domanda di dispensa

Articolo 353 - codice civile

La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare (344) prima della prestazione del giuramento (349), salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona (360).

Articolo 353 - Codice Civile

La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare (344) prima della prestazione del giuramento (349), salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona (360).

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